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Tolentino, giovedì 27 gennaio 2005
NUOVA ORDINANZA PER GLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI NEGOZI

Viste le varie normative in materia e sentite le Associazioni di Categoria, le Associazioni dei Consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello provinciale, nonché i Comuni limitrofi, il Sindaco di Tolentino Luciano Ruffini ha emesso una ordinanza con la quale si stabiliscono, per l’anno 2005, gli orari di apertura degli esercizi di vendita al dettaglio operanti nel territorio comunale.
Con la stessa ordinanza si precisa che gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue, inoltre, nel rispetto di tali limiti l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
La mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa.
E’ obbligatoria la chiusura domenicale e festiva, esclusi i periodi e le giornate in deroga. E’, inoltre, obbligatoria la chiusura nei giorni: Capodanno, Pasqua, 1° Maggio, Natale e 25 Aprile.
Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, possono restare aperti al pubblico dalle ore sette alle ventiquattro, sempre nel rispetto di quanto già precedentemente previsto, nel seguente periodo: nei mesi di luglio, agosto e settembre per i soli giorni di giovedì e venerdì.
L’Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare per il Centro Storico ulteriori due giornate, oltre le sei già incluse, per particolari avvenimenti, da concordare con le Organizzazioni di Categoria.
Si ricorda che l'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli da apporre sulla vetrina del negozio o altri mezzi idonei di informazione.
Si precisa che i sopra elencati criteri non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai complessi alberghieri, nelle stazioni ferroviarie; alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.



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